Art. 46
Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative
1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, [...], sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto- legge n. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».
5. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo.
5. All’art. 26-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, le parole “di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000”, sono sostituite dalla parole “di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000”.
6. Le agevolazioni previste per le start up nelle zone colpite dal sisma, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al “Territorio del cratere sismico del centro Italia”, cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. [RGS: si tratta di una modifica a un DM che potrebbe attuarsi in via amministrativa; disposizione mal formulata e occorre RT MISE dettagliata con risorse disponibili; in mancanza parere contrario ex art. 17 legge 196 del 2009]
7. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020.
8. Il Fondo di cui al comma 14 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre- produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
9. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al al comma 14 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 19. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:
-
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
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b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
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c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
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d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
10. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. 11. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 16, le imprese che:
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a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
-
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di
cui al comma precedente;
-
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non
inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
-
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62;
12. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 17 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. [...]
14. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro oneri delle misure fiscali in attesa quantificazione DF) si provvede a valere su..
Relazione illustrativa
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019).
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).
Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.
In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.
Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.
Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione.
In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business.
Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l’acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti di Smart&Start.
Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020. In particolare, il comma prevede un intervento straordinario - attraverso l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 - per fronteggiare l’emergenza pandemica a favore di startup e PMI innovative da attuarsi mediante investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalità che saranno adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
I commi 4 e 5 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche.
Il comma 6, equipara le sole startup innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019.
Il comma 7 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.
Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
I commi da 9 a 11 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 9 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Il comma 10 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.
Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».
Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.
La finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
La misura, proprio perché rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.
Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e potenziarne la capitalizzazione per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.
Il comma 12 (Investor Visa for Italy) concerne il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le startup innovative.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana; a tal fine è aggiunto al d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26- bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.
Dalla prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in società di capitali per € 1 milione ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per € 2 milioni ciascuno).
La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole
ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia.
La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione europea” pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori.
Mentre il comma 9 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 10 allinea l’ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli investitori.
Comma 13: con il D.M. 24 settembre 2014, come modificato dal D.M 9 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite Invitalia, ha creato “Smart&Start”, un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana. Il progetto “Smart&Start” finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo D.l. n.179/2012.
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.
Va considerato, tuttavia, che attualmente il progetto “Smart&Start” riguarda le startup innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il “territorio del cratere sismico del centro Italia”, cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n°229, e successive modificazioni e integrazioni.
La proposta in questione quindi va a modificare il D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto “smart&start” anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.
I commi da 15 a 21 sono volti ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco è un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc.
Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell’opera, contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di sviluppo a editori e/o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale.
La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e pre- produzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione.
Altri paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha istituito il “Computerspieleförderung des Bundes”, un fondo finanziato con 50 milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il “Fonds d'aide au jeu vidéo”, investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non esiste alcuna misura di sostegno paragonabile. Nel 2018, l’88% delle imprese italiane attive nel settore dei videogiochi dichiaravano di ricorrere a risorse proprie per finanziare lo sviluppo delle proprie opere.
Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del paese in cui l’impresa sviluppatrice è basata. Il mercato dei videogiochi, infatti, non conosce limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione digitale: nel 2018, l’83% delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il modello di distribuzione più utilizzato, con il 61% del proprio fatturato generato sul mercato internazionale e solo il 39% sul mercato nazionale; in particolare, le aree che concorrono maggiormente al fatturato oltreconfine sono America (28%), Europa (23%) e Asia (7%).
Da un’indagine effettuata da AESVI l’Associazione di categoria (ora IIDEA), rispetto al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale. Ciò significa che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul mercato.
Il comma 14, pertanto, prevede l’istituzione presso il Ministero del cd. «First Playable Fund». Il nome riprende la definizione di “First Playable”, letteralmente “prima versione giocabile” di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.
Il comma 15 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre- produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.
Il comma 16 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell’impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.
Il comma 17 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.
Il comma 18 specifica i requisiti di ammissione delle imprese.
Il comma 19 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà essere sviluppato.
il comma 20, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Quest’ultimo aspetto si ritiene necessario, al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, dipoter usufruire dei contributi senza andare in contro a procedure farraginose. Infine, si specifica che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per l’ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili.