010620
Con la sentenza n.12348 del 2020, le Sezioni Unite hanno sancito il seguente principio di diritto: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo
quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via
esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Trattandosi di un reato di pericolo presunto, le Sezioni Unite ritengono di interpretare in modo restrittivo la nozione di “coltivazione” ex art.73 T.U. stupefacenti, in un’ottica garantistica e di bilanciamento con l’esigenza di anticipazione della tutela.
La Corte ritiene di non poter ritenere una vera e propria “coltivazione” lo svolgimento in forma domestica di una piccola piantagione caratterizzata dalla rudimentalità delle tecniche impiegate, dallo scarso numero di piante, dalla mancanza di indici di un inserimento dell’attività
nell’ambito del mercato degli stupefacenti. Conseguentemente, una tale coltivazione non sarà penalmente rilevante, per mancanza di tipicità.
Se però la piantina ha raggiunto una maturazione tale da avere principio attivo, l’agente sarà punito ex art.75 T.U. stupefacenti, che prevede una sanzione amministrativa, essendo ritenuto non coltivatore bensì detentore di sostanza stupefacente.
Carolina Motta e Gianmaria Vasquez
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